Bitcoin: investimento esentasse in Italia

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L’interesse verso i Bitcoin cresce di giorno in giorno, così come il suo valore. E mentre il prezzo della criptovaluta continua a salire ci si interroga su quali possano essere i guadagni conseguenti all’investimento in Bitcoin, nonché le tasse da pagare al Fisco su tali somme. In merito ci sono buone e cattive notizie: se da una parte non sono previste tasse sotto i 51mila euro in Bitcoin, dall’altra in Italia c’è una lacuna in merito, non esistendo alcuna una norma fiscale specifica.

Bitcoin: le tasse sui guadagni in Italia

Un investitore in Bitcoin fiscalemente residente in Italia che decida di vedere una frazione dei criptovaluta in proprio possesso, ottenendo un guadagno rispetto all’investimento iniziale viene tassato al 26% sulle plusvalenze, ma solo se i Bitcoin sono stati detenuti per più di sette giorni e per un valore di almeno 100 milioni di vecchie lire (51.645,69 euro). Sotto tale soglia i guadagni sono esentasse, indipendentemente dal proprio reddito.

Vendere i Bitcoin quando ci si avvicina alla soglia consentirebbe quindi di ottenere guadagni netti interessanti, soprattutto se confrontanti con altre forme di investimento come azioni, fondi comuni e obbligazioni societarie, i cui guadagni vengono sempre tassati al 26%.

Questo almeno secondo l’orientamento indicato dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio nella risoluzione n. 72/E/2016 o n. 956-39/2018) per la quale, in assenza di leggi specifiche, che in Italia ancora non ci sono, alle criptovalute è applicabile il trattamento fiscale previsto per le valute estere:

Ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che detengono Bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Conseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del medesimo articolo.

Nell’area OCSE, dove si fatica a vedere la criptovaluta come moneta, il nostro Paese è tra i pochi a trattare la criptovaluta come una moneta tradizionale dal punto di vista fiscale. Ci sono però Paesi in cui la criptovaluta viene tassata come un qualunque altro asset finanziario e qualche nazione ha già creato una definizione ad hoc per le monete virtuali e ha anche regolamentato l’attività di mining, la detenzione di criptovalute e addirittura l’eventuale passaggio agli eredi, in quanto forma di patrimonio.

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