Green Pass e viaggi all’estero: tutte le regole

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Le regole per viaggi all’estero e relativi rientri sono state definite dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio (pdf). In questo testo sono stati ricalibrati appositi elenchi in cui i Paesi esteri sono stati suddivisi, indicando quindi le regole specifiche (e le relative eccezioni) alle quali attenersi sia per i propri viaggi all’estero, sia per il successivo rientro in Italia a fine viaggio.

L’ordinanza fornisce indicazioni specifiche sia in relazione all’uso del Green Pass, sia per quanto concernente il Passenger Locator Form (PLF), fornendo inoltre precise prescrizioni per eventuali isolamenti cautelativi al rientro in Italia.

Viaggi all’estero: Paesi e regole

Gli Stati esteri sono stati anzitutto ordinati in elenchi:

  • Elenco A
    Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
  • Elenco B
    Lista momentaneamente vuota
  • Elenco C
    Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayo e ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele
  • Elenco D
    Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emira Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
  • Elenco E
    Altri Paesi (escluse regole speciali per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka)

Le regole

Per ogni Paese sono previste regole dedicate sulla base dell’elenco di appartenenza.

Elenco A

Nessuna limitazione: “Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano a seguito di una vaccinazione anti SARS‐CoV‐2 validata dall’Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane“.

Elenco C

L’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori indicati in elenco nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID‐19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto‐legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
  • in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui sopra, sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

In base ai disposti del DPCM 2 marzo 2021 rimane l’obbligo della comunicazione al dipartimento prevenzione.

Elenco D

L’ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori inclusi in elenco nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo);
  • sottoposizione a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di isolamento fiduciario.

In base ai disposti del DPCM 2 marzo 2021 rimane l’obbligo della comunicazione al dipartimento prevenzione.

Alle persone che soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, è altresì consentito l’ingresso nel territorio nazionale alle seguenti condizioni:

  • presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una certificazione verde COVID‐19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency — EMA), dell’avvenuta guarigione ovvero dell’effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS‐Cov‐2. Tali certificazioni sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto‐legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954.

Elenco E

Gli spostamenti verso gli Stati e Territori previsti in questo elenco possono avvenire per i seguenti motivi:

  1. esigenze lavorative; (da documentare)
  2. assoluta urgenza; (da documentare)
  3. esigenze di salute; (propria o di minore da documentare)
  4. esigenze di studio;(da documentare)
  5. rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva. (per rimanervi in modo duraturo)

pertanto sono esclusi gli spostamenti per ferie.

Gli ingressi nel territorio nazionale dai Paesi dell’ELENCO E avvengono nel rispetto delle seguenti modalità:

  • presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
  • sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell’isolamento fiduciario di cui alla lettera c).

In base al DPCM 2 marzo 2021 rimane l’obbligo della comunicazione al dipartimento prevenzione.

Buon viaggio, tra regole e cautela

Sono previste inoltre alcune specifiche eccezioni per le quali si rimanda all’Ordinanza del Ministero della Salute. Si raccomanda inoltre una verifica delle regole aggiornate prima della partenza, poiché la situazione è in piena evoluzione e le prescrizioni potrebbero evolvere rapidamente. Nuove regole sono previste soprattutto per gli alberghi, sia in Italia che all’estero: prestare particolare attenzione a questo aspetto.

Importante è inoltre una dotazione di mascherine durante il viaggio, sia in quanto utili per la prevenzione dai contagi, sia poiché obbligatorie durante spostamenti e all’ingresso in molti altri Paesi.

Il sito più importante a cui fare riferimento per le regole di viaggio è Re-open EU, contenente tutte le informazioni aggiornate e le risorse utili per organizzare in sicurezza i propri spostamenti.

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