Se il primo terreno su cui l’intelligenza artificiale mette alla prova le costituzioni contemporanee è quello della libertà di espressione e della qualità dello spazio pubblico digitale, il secondo — forse ancor più radicale — riguarda la nozione stessa di persona e il modo in cui l’ordinamento tutela la sua dignità e le relazioni sociali in cui si sviluppa.
Qui entra in gioco l’articolo 2 della Costituzione italiana, una delle norme più dense e profonde dell’intero impianto costituzionale. L’articolo 2 afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’articolo 2 della Costituzione è la norma che fonda, in chiave dinamica, la protezione costituzionale della persona nella sua evoluzione storica. Non elenca diritti chiusi, ma apre il sistema alla nascita di nuovi diritti man mano che mutano società e tecnologie.
Ed è qui che l’AI irrompe. Perché l’intelligenza artificiale non è solo una tecnologia produttiva: è una tecnologia che entra nei processi di formazione della personalità, nelle relazioni sociali, nelle scelte individuali, nella costruzione dell’identità.
I profili più critici
Tre profili sono particolarmente critici. Primo: la profilazione algoritmica come nuova forma di potere sulla persona. Sistemi di AI decidono quali contenuti vediamo, quali offerte riceviamo, quale reputazione digitale ci viene attribuita, quali opportunità professionali o creditizie ci sono aperte. La persona viene progressivamente trasformata in un insieme di dati e probabilità comportamentali. Il rischio è che la soggettività venga compressa dentro categorie predittive, anticipando le scelte future e limitando di fatto lo spazio dell’autodeterminazione.
Secondo: la trasformazione delle formazioni sociali. Le comunità dentro cui si forma la personalità — scuola, lavoro, informazione, reti sociali — sono oggi fortemente mediate da infrastrutture algoritmiche. Le piattaforme digitali non sono semplici intermediari: modellano le relazioni sociali, influenzano dinamiche di consenso, polarizzazione, esclusione. L’AI diventa così un attore invisibile nella costruzione del tessuto sociale, con effetti diretti sulla qualità della convivenza democratica.
Terzo: la questione della solidarietà nell’economia algoritmica. L’articolo 2 non parla solo di diritti, ma anche di doveri di solidarietà. L’automazione intelligente sta però redistribuendo in modo asimmetrico benefici e costi: aumento della produttività da un lato, precarizzazione di alcune categorie di lavoratori dall’altro, concentrazione di potere economico nelle grandi piattaforme tecnologiche. La domanda costituzionale diventa allora: come si preserva una società solidale in un’economia governata da algoritmi?
La regolazione europea
La risposta europea, con l’AI Act, prova a introdurre limiti e garanzie attraverso un approccio basato sul rischio. Ma la sfida è più profonda: riguarda la capacità del diritto costituzionale di governare tecnologie che incidono direttamente sulla costruzione della persona.
In questo senso, l’articolo 2 torna ad essere una bussola: ogni innovazione tecnologica deve essere valutata in funzione dello sviluppo libero e pieno della personalità umana, non soltanto in termini di efficienza economica o competitività tecnologica.
La vera questione, oggi, non è se l’AI renderà la società più efficiente. È se renderà la società più umana. Ed è su questo terreno che il costituzionalismo digitale è chiamato a giocare la sua partita più difficile.

